Chi, svolgendo un’attività economica, è caduto nelle mani dell’usuraio può liberarsene in un solo modo: denunciandolo il più presto possibile. Così facendo potrà ottenere dallo Stato, attraverso il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, un mutuo senza interessi da restituire entro dieci anni.
La legge prevede che l’importo del mutuo sia commisurato agli interessi usurari pagati; lo stesso importo può però essere aumentato quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, siano derivati alla vittima di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
La somma erogata non è un premio per aver denunciato, né un semplice risarcimento: è, per la vittima dell’usura, una concreta possibilità di rimettere in piedi e sul mercato l’azienda o l’attività commerciale, artigiana e professionale. Infatti, l’importo che si può ottenere dev’essere non solo compatibile con la situazione debitoria del richiedente ma, soprattutto, utile al suo reinserimento nell’economia legale.
La domanda per l’accesso al Fondo va presentata alla Prefettura della Provincia in cui è avvenuto il reato di usura, entro e non oltre 180 giorni dalla data della denuncia dell’usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini.
Condizioni fondamentali per avere diritto al mutuo sono:
- esercitare un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- risultare parte offesa nel relativo procedimento penale per fatti di usura,
La domanda, infine, dev’essere corredata di un piano d’investimento per il reinserimento dell’usurato nell’economia legale e di un piano di restituzione dell’importo del mutuo.
Il mutuo viene erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari scattate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio. Tuttavia, anche prima della definizione del procedimento penale, in presenza di una documentata urgenza, la vittima dell’usura può avere un anticipo fino al 50% del mutuo, purché il Pubblico Ministero abbia dato parere favorevole e siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia o dall’iscrizione del soggetto indagato nel registro delle notizie di reato del Tribunale.